Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine
di facilitare la lettura sia delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021 si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
                     ambito lavorativo pubblico 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-quater e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-quinquies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19
nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di
prevenire la diffusione dell'infezione da  SARS-CoV-2,  al  personale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  al  personale  di  cui
all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al  personale  delle
Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la  ((Commissione
nazionale per le societa' e la borsa)) e la Commissione di  vigilanza
sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici
economici  e  degli  organi  di  rilievo  costituzionale,   ai   fini
dell'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  nell'ambito   del   territorio
nazionale,  in  cui  il   predetto   personale   svolge   l'attivita'
lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta,
la certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9,  comma  2.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1  e  9-ter.2
del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti  i
soggetti che svolgono,  a  qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'
lavorativa  o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   le
amministrazioni di cui al comma 1,  anche  sulla  base  di  contratti
esterni. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
((soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino))  sulla  base
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute. 
  4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.  Per
i lavoratori di cui al comma 2 la  ((verifica  del  rispetto))  delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al
primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
  5.  I  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma  4,  primo   periodo,
definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalita'  operative  per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,
prevedendo prioritariamente, ove possibile, che ((i controlli)) siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano
con atto formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  e  della
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e  2.
((I datori di lavoro forniscono idonea informativa  ai  lavoratori  e
alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione  delle  nuove
modalita' organizzative adottate per le verifiche  di  cui  al  comma
4.)) Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate
con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  10.  Il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei  Ministri  per
la pubblica amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida
per la omogenea definizione delle modalita' organizzative di  cui  al
primo periodo. Per le regioni, ((le province autonome))  e  gli  enti
locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite  d'intesa
con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  ((Al  fine  di  semplificare  e
razionalizzare le verifiche di cui al presente  comma,  i  lavoratori
possono richiedere di consegnare al proprio datore  di  lavoro  copia
della  propria  certificazione  verde  COVID-19.  I  lavoratori   che
consegnano la predetta certificazione,  per  tutta  la  durata  della
relativa  validita',  sono  esonerati  dai  controlli  da  parte  dei
rispettivi datori di lavoro.)) 
  6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non
essere in possesso della  certificazione  verde  COVID-19  o  qualora
risulti privo della predetta certificazione al  momento  dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei
lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque,
non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di
emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con   diritto   alla
conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di  assenza
ingiustificata  di  cui  al  primo  periodo  non   sono   dovuti   la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. 
  7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in
violazione degli obblighi di cui ((ai commi 1 e 2)) e' punito con  la
sanzione  di  cui  al  comma  8  e  restano  ferme   le   conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. 
  8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma  4,  di
mancata adozione delle misure organizzative di cui  al  comma  5  nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui  al  comma  7,  si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma
2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni
di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 ((e' stabilita
nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.)) 
  9. Le sanzioni di cui al comma 8  sono  irrogate  dal  Prefetto.  I
soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione  delle
violazioni di cui al medesimo comma 8  trasmettono  al  Prefetto  gli
atti relativi alla violazione. 
  10.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  9-sexies,
collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi
2 e 3,fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  8  del  presente
articolo. 
  11. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  12,  ai  soggetti
titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali  di  vertice,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. 
  12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito  della  propria
autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni  di  cui
al presente articolo. 
  13. Le amministrazioni  di  cui  ((al  comma  1))  provvedono  alle
attivita'  di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».